- Introduzione
- Sezione 1: Ostacoli a una migliore integrazione professionale per le persone con disabilità, in particolare con epilessia
- Sezione 2: Il quadro giuridico internazionale
- Sezione 3: Il quadro giuridico europeo
- Sezione 4: Pari opportunità in Italia
- Sezione 5: Pari opportunità in Bulgaria
- Sezione 6: Pari opportunità in Irlanda
- Sezione 7: Pari opportunità in Germania
- Sezione 8: Pari opportunità in Francia
- Sezione 9: Riassunto dei punti chiave relativi alla legislazione per promuovere l'integrazione professionale delle persone con disabilità in Italia, Bulgaria, Irlanda, Germania e Francia.
- Osservazioni conclusive
- Quiz
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[1] Carenity. (s. d.-c). Epilepsie et monde du travail. Forum Epilepsie. https://www.carenity.com/forum/epilepsie/lepilepsie-au-quotidien/epilepsie-et-monde-du-travail-8695
Il quadro giuridico internazionale per l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, comprese quelle con epilessia, si basa su una serie di trattati, convenzioni e linee guida redatte da organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite e l’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL). Questi strumenti giuridici obbligano gli stati membri a adottare misure per promuovere pari opportunità e inclusione nel lavoro, garantendo ambienti di lavoro accessibili e privi di discriminazioni.
La Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD), adottata nel 2006, è un trattato internazionale volto a promuovere, proteggere e garantire il pieno ed equo godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità. La Convenzione pone particolare enfasi su non discriminazione, inclusione sociale, pari opportunità e accessibilità.
Gli articoli più rilevanti sono:
- Articolo 2: stabilisce che il rifiuto di un accomodamento ragionevole costituisce una forma di discriminazione, a meno che non comporti un onere sproporzionato o eccessivo.
- Articolo 4: richiede agli Stati di adottare tutte le misure appropriate per eliminare la discriminazione basata sulla disabilità da parte di qualsiasi persona, organizzazione o impresa privata.
- Articolo 9: sottolinea l’importanza dell’accessibilità in tutti gli aspetti della vita, incluso il luogo di lavoro, per consentire alle persone con disabilità di partecipare pienamente ed efficacemente alla società.
- Articolo 21: richiede agli Stati di incoraggiare le aziende private che forniscono servizi al pubblico, anche tramite Internet, a offrire informazioni e servizi in formati accessibili e utilizzabili per le persone con disabilità.
- Articolo 27: obbliga gli Stati a riconoscere il diritto al lavoro delle persone con disabilità su un piano di parità con gli altri lavoratori. Stabilisce che gli Stati devono vietare la discriminazione nel lavoro basata sulla disabilità, promuovere opportunità di impiego e adottare misure appropriate per includere le persone con disabilità in ambienti lavorativi inclusivi e accessibili.
La Convenzione n. 159 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) del 1983, relativa alla riabilitazione professionale e all’occupazione, richiede agli Stati membri di sviluppare e implementare politiche nazionali per la riabilitazione professionale e l’occupazione delle persone con disabilità. Sottolinea l’uguaglianza di opportunità e di trattamento nel lavoro e raccomanda misure di riabilitazione professionale per aiutare le persone con disabilità a ottenere, mantenere e progredire nel lavoro.
Altre iniziative internazionali includono il Programma Mondiale di Azione riguardante le Persone con Disabilità (1982), adottato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che mira a promuovere un approccio integrato e globale alla disabilità. Si concentra sull’eliminazione degli ostacoli alla partecipazione delle persone con disabilità in tutti i settori della vita, incluso il lavoro.
La Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (1975), che stabilisce principi fondamentali riguardanti i diritti delle persone con disabilità, tra cui il diritto al lavoro e a un’adeguata protezione sociale.